Studio De Berti Jacchia – Istituzione del Registro Italiano dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio

Studio De Berti Jacchia – Istituzione del Registro Italiano dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio

Lo Studio De Berti Jacchia segnala che, a seguito della recente pubblicazione, il 9 ottobre 2023, del Decreto del Ministero delle Imprese n. 236 del 29 settembre 2023, il Registro dei Titolari Effettivi è diventato operativo.

In realtà, l’obbligo per tutte le società e le altre persone giuridiche di comunicare i propri titolari effettivi all’ufficio locale del Registro delle Imprese esisteva già ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 (che è la principale fonte di riferimento in Italia per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo) ma, fino ad oggi, questa parte della normativa non era stata attuata.

Il Decreto Ministeriale sopra citato stabilisce un termine obbligatorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi calcolato a partire dal 9 ottobre 2023), per comunicare certi dati e informazioni.

In sintesi, entro l’11 dicembre 2023, le società e le altre persone giuridiche private sono tenute a comunicare al competente Ufficio del Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo /titolari effettivi, per l’iscrizione e la conservazione in un’apposita sezione del Registro delle Imprese.

La comunicazione deve essere effettuata per via telematica, attraverso un apposito modulo e seguendo le procedure predisposte dai competenti uffici del Registro delle Imprese.

La mancata comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è soggetta a una sanzione pecuniaria.

Identificazione del titolare effettivo

L’identificazione del o dei titolari effettivi deve essere effettuata secondo le disposizioni dell’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 231/2007, che fornisce i relativi criteri. Va considerato che potrebbero esserci interpretazioni diverse nell’applicazione dei criteri stabiliti da questa normativa (soprattutto nel caso di catene di partecipazioni societarie complesse) e che è consigliabile una valutazione caso per caso.

In generale, per le società, il citato art. 20 del D.Lgs. 231/2007 definisce il titolare effettivo come la persona o le persone fisiche che:

Criterio 1.          

Detiene una partecipazione diretta o indiretta (in caso di partecipazione tramite società controllate, società fiduciarie o intermediari) superiore al 25% del capitale della società in questione;

Criterio 2.          

Esercita il controllo di fatto della società attraverso:

a. la maggioranza dei voti esercitabili in un’assemblea ordinaria;

b. un potere di voto sufficiente per esercitare un’influenza dominante in un’assemblea ordinaria;

c. l’esistenza di vincoli contrattuali che consentano l’esercizio di un’influenza dominante.

Criterio 3.          

Detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o controllo della società, in base allo statuto, alle delibere e alle strutture organizzative.

I criteri di cui sopra sono stabiliti in via gerarchica e non cumulativa, nel senso che l’identificazione del titolare effettivo segue necessariamente l’ordine dell’elenco sopra riportato. Pertanto, a titolo esemplificativo, quando il primo criterio è soddisfatto, il titolare effettivo si considera correttamente identificato e non sono necessarie ulteriori valutazioni.

Nel caso in cui il titolare effettivo sia identificato mediante il criterio di cui al punto 3, la società deve anche tenere traccia delle verifiche effettuate per l’identificazione del titolare effettivo e delle ragioni per cui non è stato possibile identificare il titolare effettivo in base agli altri criteri.


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