Codice Etico

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SVEDESE ASSOSVEZIA

 

Art. 1 – Finalità del Codice Etico e ambito di applicazione

Il presente Codice Etico individua i valori, le linee guida e i principi generali che devono ispirare le attività della Camera e le condotte di tutti i soggetti che operano in sua rappresentanza ed al suo interno. Ai Soci e agli Associati è richiesta l’osservanza del presente Codice Etico anche nello svolgimento delle proprie attività lavorative e imprenditoriali ed essi sono invitati a recepirlo nei propri regolamenti interni. Il presente Codice Etico si rivolge anche ai soggetti che instaurino rapporti di collaborazione con la Camera.

 

Art. 2 – Valori e principi generali

Le attività della Camera e dei soggetti ai quali si rivolge il presente Codice Etico devono essere ispirate al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell’ambiente, nonché a criteri di legalità, integrità, correttezza e riservatezza. Tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo con la Camera devono inoltre contribuire al suo buon andamento secondo principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità.

 

Art. 3 – Criteri e principi ispiratori

3.1 Diritti umani, pari opportunità, tutela dell’ambiente

Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il pari trattamento e le pari opportunità tra donne e uomini, tra razze, religioni e età diverse, la tutela dell’ambiente vanno garantiti in ogni attività, sia interna che di rilevanza esterna, compresi l’approvvigionamento di beni e servizi, la produzione, la distribuzione, la vendita e i servizi postvendita. La selezione, la formazione e la gestione del personale deve evitare qualsiasi forma di discriminazione, privilegiando criteri di competenza, merito e professionalità. La scelta di fornitori, collaboratori e business partners non può prescindere dalla verifica del rispetto dei diritti umani, della non discriminazione e del rispetto dell’ambiente anche da parte loro.

 

3.2 Legalità

La condotta ispirata alla legalità comporta la volontà di conoscere le norme vigenti nell’ambito della propria attività e di rispettarle per il valore che esse esprimono, senza cercare di aggirarle, restando liberi di criticarle e di attivarsi per la loro modificazione se ritenute inadeguate.

 

3.3 Integrità

L’osservanza del principio di integrità impone, tra l’altro, di astenersi da comportamenti che possano influenzare l’indipendenza, l’imparzialità o la correttezza delle attività della Camera e di non utilizzare la propria carica e i propri poteri istituzionali o aziendali per perseguire finalità estranee agli interessi della Camera o dell’azienda o per conseguire benefici personali per sé o per altri in contrasto con l’attività da gestire o comunque estranei ad essa.

 

3.4 Correttezza

Tale principio richiede un comportamento improntato al rispetto degli altri, alla lealtà, probità, collaborazione, evitando di operare in conflitto di interessi, intendendosi per esso ogni situazione, occasione o rapporto in cui, anche solo potenzialmente, siano coinvolti interessi personali o di altri soggetti collegati o di organizzazioni amministrate, dirette o partecipate, che possano far venire meno il dovere di imparzialità.

 

3.5 Imparzialità

A titolo esemplificativo, il dovere di imparzialità impone di:

a) operare evitando qualsiasi discriminazione, prevaricazione, favoritismo e, in generale, disparità di trattamento, nelle attività istituzionali della Camera;

b) non esercitare indebite pressioni e respingerle se di provenienza esterna;

c) non assumere impegni né esprimere promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri istituzionali della Camera;

d) non porre in essere né approfittare di situazioni di privilegio.

 

3.6 Riservatezza

Tale obbligo impone:

a) la riservatezza sui dati e le informazioni appresi nell’espletamento delle funzioni camerali, salva l’esigenza di trasparenza amministrativa o l’espressa autorizzazione alla divulgazione da parte del soggetto interessato;

b) il divieto di utilizzare per fini privati dati e informazioni riservati;

c) di astenersi dal rendere dichiarazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo pregiudicare la Camera e i suoi iscritti;

 

3.7 Trasparenza

La trasparenza nelle attività della Camera comporta che:

a) i suoi rappresentanti, i suoi dipendenti e collaboratori esprimano con chiarezza il tipo di rapporto che hanno con essa e i limiti delle funzioni a loro assegnate;

b) ogni scelta operativa della Camera, sia interna che a rilevanza esterna, sia coerente con la propria missione, con le finalità statutarie e con i principi del presente Codice Etico.

 

Art. 4 – Valori condivisi

Oltre all’osservanza delle regole di condotta enunciate nel precedente art. 3, la Camera condivide e promuove tra i Soci, gli Associati e quanti entrino in contatto con essa, i seguenti valori:

a) rispetto della dignità delle persone in tutti gli ambienti e rapporti, come ad es. in quelli istituzionali, societari, di lavoro, commerciali, contrattuali, tra concorrenti nonché in ogni situazione, anche in caso di controversia;

b) rispetto delle esigenze e del benessere dei bambini, nella consapevolezza che ciò che è positivo per il bambino lo è anche per i genitori, per le altre persone che si prendono cura dei più piccoli e della società in genere, con ricaduta positiva sulle imprese che considerano anche il punto di vista dei bambini nelle loro scelte;

c) social responsibility, prestando attenzione al luogo in cui opera l’impresa, ai suoi abitanti,

ai servizi messi localmente a disposizione della comunità, alle sue infrastrutture, dedicando una parte del tempo e delle risorse umane ed economiche alla comunità locale;

d) “democrazia industriale” consistente nella considerazione di dipendenti e collaboratori come soggetti e non meri prestatori di lavoro, coinvolgendoli nella formazione della cultura aziendale basata sui valori condivisi, invogliando dipendenti e collaboratori a comunicare suggerimenti e critiche costruttive, dando il giusto riconoscimento a chi ha contribuito al miglioramento dell’atmosfera sul posto di lavoro, dei processi e dei prodotti;

e) welfare aziendale, mirato al benessere e sviluppo della persona all’interno dell’azienda valutando anche l’erogazione di benefici non direttamente collegati al rapporto di lavoro, nonché ai familiari del dipendente;

f) sostenibilità della produzione e della sua crescita, puntando al risparmio energetico e utilizzando preferibilmente energie rinnovabili, riducendo le emissioni CO2 e la quantità di rifiuti industriali;

g) salvaguardia degli animali, garantendo agli stessi una vita in linea con la loro natura, evitando qualsiasi trattamento crudele;

h) salvaguardia dei diritti dei consumatori, evitando pratiche commerciali incuranti dei loro interessi, adottando specifici codici di comportamento in ambito B2C, come ad es. European Code of Conduct for Direct Selling;

i) nei rapporti contrattuali in genere, anche B2B, in fase di trattativa, conclusione ed esecuzione del contratto, mantenimento di condotta corretta e in buona fede;

k) considerazione degli interessi di tutti i c.d. stakeholders nell’esercizio dell’attività di impresa;

 

Art. 5 – Disposizioni speciali

5.1 I componenti degli organi della Camera devono osservare le disposizioni del presente Codice Etico. La candidatura, nomina o elezione dei componenti degli organi della Camera presuppone la verifica dei requisiti etici e professionali espressi nel presente Codice Etico.

Sono motivi di inopportunità alla candidatura, nomina ed elezione:

a) avere riportato una o più condanne per reati non colposi nei dieci anni precedenti;

b) essersi resi responsabili di violazioni di non scarsa importanza del presente Codice Etico;

c) essersi resi responsabili, personalmente o tramite l’impresa rappresentata, di inadempimento di non scarsa importanza nei confronti della Camera;

d) mantenere posizioni di conflitto di interessi non occasionali in modo da compromettere la possibilità di pieno esercizio della carica o che appaiano influenzare l’imparzialità o la correttezza delle attività camerali.

 

5.2 I componenti degli organi della Camera si impegnano a rimettere il proprio mandato al verificarsi di cause di incompatibilità, di inopportunità, impossibilità di partecipazione o di altri motivi che possano pregiudicare l’immagine della Camera.

 

Art. 6 – Misure di attuazione

6.1 Controllo

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a conoscerne il contenuto, osservarne le norme e richiederne l’osservanza, contribuire alla sua attuazione e fornire il proprio apporto per il suo costante miglioramento. Il Consiglio di Amministrazione è investito della funzione di controllo sull’osservanza del presente Codice Etico.

 

6.2 Sanzioni

Le violazioni del presente Codice Etico sono soggette alle seguenti sanzioni:

il richiamo, l’avvertimento e la decadenza dalla carica o dall’incarico. Il Consiglio di Amministrazione dispone con delibera motivata l’applicazione delle sanzioni, sentito l’interessato, al quale la misura deve essere comunicata in forma scritta. La sanzione della decadenza è immediatamente efficace nonostante l’eventuale appello dell’interessato.

 

6.3 Collegio dei Probiviri

Le sanzioni irrogate dal Consiglio di Amministrazione sono appellabili dall’interessato soltanto al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a pena di decadenza. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente nominati dall’Assemblea della Camera ogni quattro anni. I probiviri possono essere anche Soci o Associati o loro rappresentanti, che non ricoprano cariche in organi della Camera. Il Collegio dei Probiviri nella prima seduta nomina al proprio interno il Presidente ed opera senza formalità. Prima di decidere il Collegio dei Probiviri invita l’interessato e la persona delegata dal Consiglio di Amministrazione ad esporre le proprie ragioni oralmente o in forma scritta. Le decisioni scritte sono brevemente motivate e vengono comunicate all’interessato e al Consiglio di Amministrazione, con obbligo delle parti di attenersi ad esse.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili.

 

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente Codice Etico entra in vigore il 1 marzo 2014.

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Codice Etico dovrà essere approvata dall’Assemblea.

 

 

 

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale in data 29.01.2014.