Statuto

Denominazione – Sede – Scopo

 

  1. E’ costituita una Associazione denominata

  

– CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SVEDESE ASSOSVEZIA –

  

  1. L’Associazione ha sede in Milano, Via Agnello 6/1. Il cambiamento di indirizzo nel comune di Milano non comporta modifica statutaria. Il Consiglio di Amministrazione può costituire sedi secondarie anche in altre città ed eventualmente nominare un rappresentante locale.

 

  1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cooperazione economica e gli scambi commerciali tra la Svezia e l’Italia, contribuendo a sviluppare e mantenere sui mercati una immagine positiva dei due Paesi, delle loro economie e dei loro prodotti e servizi. L’Associazione ha anche lo scopo di favorire i rapporti tra le persone che lavorano in aziende svedesi e aziende italiane che, per la loro attività, hanno interesse all’interscambio tra la Svezia e l’Italia. Lo scopo viene perseguito anche in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia a Roma, l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma, i Consolati svedesi in Italia, i Consolati italiani in Svezia, lo Swedish Trade Council, la Camera di Commercio Italiana in Svezia e l’Unione delle Camere di Commercio Estere e Italo – Estere in Italia.

    Le attività principali di Assosvezia consisteranno nell’organizzazione di eventi in Italia finalizzati alla diffusione di informazioni riguardo a valori, modelli, organizzazioni e soluzioni, particolarmente significativi della cultura imprenditoriale svedese e considerati da Assosvezia degni di risalto per innovazione o miglioramento.

    L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa potrà comunque fornire, anche dietro corrispettivo, servizi qualificati di networking, consulenza e assistenza commerciale anche tramite il proprio sito Internet. L’Associazione potrà inoltre organizzare sistemi di Alternative Dispute Resolution.

 

Ammissione – Diritti e doveri dei Soci e degli Associati

 

  1. I partecipanti all’Associazione si distinguono in:
  • Soci
  • Associati

    Possono essere ammessi come Soci con diritto di voto in Assemblea le imprese o gli studi professionali che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione dimostrino un sufficiente collegamento con la Svezia (a titolo esemplificativo e non vincolante, con riferimento al gruppo di appartenenza, all’attività svolta, alla clientela o al management).

    I Soci di Assosvezia al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto potranno mantenere tale qualità.

    Possono essere ammessi come Associati senza diritto di voto le imprese, gli studi professionali e le persone fisiche che ne facciano richiesta previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

  1. Coloro che intendono far parte dell’Associazione debbono farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione è fatto obbligo di tenere un registro aggiornato dei Soci e degli Associati.

 

  1. I Soci e gli Associati possono recedere in qualsiasi momento, mediante avviso scritto al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non dà diritto in alcun caso al rimborso delle quote associative versate né assolve dall’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’anno in corso, se dovuta. I Soci e gli Associati possono essere esclusi dall’Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato pagamento della quota associativa o per altri gravi motivi.

 

  1. Ai Soci ed agli Associati è fatto obbligo di pagare la quota associativa all’atto dell’iscrizione ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo. La qualità di Socio dà diritto alla partecipazione all’attività dell’Associazione ed alle assemblee con diritto di voto. Il diritto di voto è sospeso per i Soci non in regola con il pagamento della quota associativa. La qualità di Associato dà diritto alla partecipazione all’attività dell’Associazione ed alle assemblee senza diritto di voto.

 

Assemblea dei Soci e degli Associati

 

  1. L’Assemblea dei Soci e degli Associati è competente a deliberare sulle seguenti materie:
    a – nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei loro supplenti e dei Revisori;
    b – nomina, facoltativa, di uno o più Presidenti onorari, anche non Soci o Associati, con diritto di partecipare alle attività dell’Associazione, alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
    c – approvazione del bilancio annuale;
    d – modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto;
    e – promozione di azioni di responsabilità a carico degli amministratori; f – scioglimento dell’Associazione;
    g – ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

 

  1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio ed ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità. L’Assemblea deve essere inoltre convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un decimo dei Soci.

 

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci, mentre in seconda convocazione, la quale deve cadere in un giorno diverso dalla prima, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci o da Associati con delega scritta. Nessun Socio o Associato può rappresentare per delega più di cinque Soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

    Per le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo, dello statuto e di scioglimento dell’Associazione è comunque necessario il voto favorevole di almeno metà dei Soci. Nell’ultimo caso il verbale dell’adunanza deve essere redatto da notaio.

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona designata dagli intervenuti, che, con l’assistenza di un segretario di sua scelta (anche non socio), redige verbale da registrare in apposito libro.

 

  1. La convocazione dell’Assemblea è fatta con avviso scritto spedito ai Soci ed agli Associati, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Tale avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

 

  1. Le delibere assembleari possono essere assunte anche mediante consultazione scritta, ad eccezione di quelle rientranti nelle materie di cui alle lettere c, e, ed f di cui al precedente art. 8. Il procedimento di consultazione scritta non è soggetto a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La delibera è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di almeno la metà dei Soci, anche a mezzo fax o posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della delibera da adottare.

 

 

  1. Ciascun Socio, Associato, Amministratore effettivo o supplente o Revisore può chiedere in giudizio l’annullamento delle deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto entro novanta giorni dalla loro approvazione.

 

Amministrazione dell’Associazione

 

  1. L’amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri effettivi in rappresentanza di Soci o Associati. I Consiglieri restano in carica per un biennio, salvo diversa determinazione dell’Assemblea e sono liberamente rieleggibili, ma la loro carica non potrà durare per più di quattro anni consecutivi.

    Ciascun Consigliere effettivo può proporre in qualsiasi momento la nomina di un Consigliere supplente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Ciascun Consigliere supplente deve essere nominato dall’Assemblea e dura finché resta in carica il Consigliere effettivo di cui è supplente, salvo revoca o dimissioni.

    Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e fino a due Vice presidenti, nonché un Amministratore Delegato ai quali spettano in via disgiunta la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre tra i suoi membri un Tesoriere.

    Al Presidente e all’Amministratore Delegato spettano compiti di impulso, coordinamento e guida dell’attività del Consiglio di Amministrazione.

    Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Presidio composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, almeno un vice presidente ed uno o più consiglieri, allo scopo di dare continuità all’operato dell’Organo Amministrativo, con funzioni organizzative, propositive ed eventualmente esecutive.

 

  1. Il Consiglio di Amministrazione
  • amministra l’Associazione in conformità ai suoi scopi;
  • determina l’ammontare delle quote associative e le modalità di pagamento;
  • amministra i fondi devoluti dai Soci, dagli Associati o da terzi, nonché i proventi delle attività svolte dall’Associazione;
  • decide sull’ammissione di nuovi Soci e Associati o sull’esclusione di essi secondo i criteri del presente Statuto;
  • redige il bilancio dell’Associazione;
  • disciplina l’attività dei Soci e degli Associati nell’ambito dell’Associazione.

    Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe ad uno o più dei suoi membri o al Presidio, se istituito, e conferire specifici mandati anche a terzi per lo svolgimento di determinare attività nell’interesse dell’Associazione.

    Il Consiglio di Amministrazione può aprire, trasferire e chiudere sedi secondarie, nominare e revocare rappresentanti nell’interesse dell’Associazione.

 

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un Vice presidente o almeno due Consiglieri, previa convocazione per iscritto da inviarsi anche a mezzo di posta elettronica almeno tre giorni prima dell’adunanza, indicante il luogo, la data della riunione e l’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri in carica, tenendo conto dei supplenti solo se in sostituzione di Consiglieri effettivi assenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

    Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale al termine della stessa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta. In tal caso la procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione ed adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori, anche tramite posta elettronica. Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

 

  1. Ove nel corso del loro mandato vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà a sostituirli con i primi non eletti dell’ultima Assemblea. In mancanza di questi ultimi, gli amministratori rimasti in carica potranno procedere alla cooptazione di nuovi membri nella misura necessaria. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica solo fino alla successiva Assemblea dei Soci e degli Associati.

 

Revisori

 

  1. Gli affari dell’Associazione sono controllati da un collegio di tre Revisori, scelti anche al di fuori dell’associazione, che restano in carica per un biennio e possono essere rinominati. Almeno uno dei Revisori sarà iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

    I revisori, salvo legittimo impedimento, partecipano alle riunioni dei Soci e degli Associati e del Consiglio di Amministrazione.

 

Bilancio

 

  1. L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare.

 

 

  1. Il bilancio predisposto dal Consiglio d’Amministrazione è esaminato dal collegio dei Revisori dei conti, che lo accompagna con una sua relazione all’Assemblea. Il Presidente, sentiti i Revisori, deposita il bilancio presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci e degli Associati almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea che deve discuterlo e approvarlo.

 

Altre disposizioni

 

  1. L’Associazione non può distribuire, neanche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, fatto salvo il caso che la distribuzione o destinazione in oggetto sia imposta dalla legge.
  1. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rimborsabili né rivalutabili.

 

 

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 numero 662 e successive modifiche.

  

  1. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto e/o all’esclusione di un Socio o di un Associato sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale nominato secondo le Rules dell’Assosvezia Arbitration Institute. Per tutte le altre controversie, relative ad esempio ad impugnazione di delibere assembleari ed azioni di responsabilità, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

 

 

  

 

Approvato nell’Assemblea Generale del 31 gennaio 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuto della Camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia